TRASPORTO PASSEGGERI SU AUTOCARRO - Comune di San Cesario sul Panaro

Struttura organizzativa | Polizia Locale | Domande e risposte (FAQ) | TRASPORTO PASSEGGERI SU AUTOCARRO - Comune di San Cesario sul Panaro

Codice della strada

 

Quali disposizioni devo rispettare per trasportare passeggeri su un autocarro?

 

Il vigente Codice della Strada precisa che:  

  • per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica e si può distinguere in:
    uso di terzi quando il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario  (locazione senza conducente, noleggio con conducente, servizio di piazza o taxi per trasporto persone, servizio di linea per trasporto persone, trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto merci, servizio di piazza per trasporto merci)
    uso proprio che il CdS definisce per esclusione rispetto all'uso di terzi, nel senso che si ha uso proprio del veicolo in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi. L'utilizzazione del veicolo, tuttavia, oltre al proprietario del veicolo potrà essere estesa ad altri soggetti purché senza corrispettivo (es. familiari, dipendenti, ecc.).
  • per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche:
    - trasporto di persone (è ricompresa in questa categoria anche la precedente destinazione "trasporto promiscuo di persone e cose")
    - trasporto di cose
    - trasporto specifico di cose
    - uso speciale.

Chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto a duplice sanzione amministrativa:

  • pagamento di una somma di denaro (sanzione principale)
  • sospensione della carta di circolazione (sanzione accessoria).

Di seguito quanto stabilito dagli articoli. 54  e 82  del Codice della Strada (CdS); in particolare, dall'art. 54, si evince che un veicolo immatricolato per trasporto di cose non consente il trasporto di altre persone al di fuori degli addetti al carico-scarico ovvero all’uso delle cose trasportate (art. 54 CDS, c.1 lett.d) a condizione che questi occupino posti a sedere nella cabina (sanzione amministrativa da  € 84,00 e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi).

Art. 54 CdS. Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:  
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;  
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;  
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;  
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;  
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;  
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;  
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su  tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;  
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art.  61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;  
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;  
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;  
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;  
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.  
2.  Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.  

Art. 82 CdS. Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.  
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.  
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.  
4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.  
5. L’uso di terzi comprende:  
a) locazione senza conducente;  
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;  
c) servizio di linea per trasporto di persone;  
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;  
e) servizio di linea per trasporto di cose;  
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.  
6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del  prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente,  i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.  
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.  
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.
9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.  
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo  VI.  In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi. 

 

Si riporta inoltre un estratto della sentenza n. 6885 della Cass. civ. Sez. II, 20-03-2009:
“... si può desumere agevolmente che gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare  persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l'automezzo e lo riporterebbe all'interno di un'altra delle categorie elencate dall'art. 54. Per tal motivo risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia”.
E' possibile approfondire il tema con  la nota dell’Agenzia Entrate n. 184192/2006 reperibile in rete.

Pubblicato il 
Aggiornato il