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Codice della strada

 

Vorrei acquistare una minimoto, quali sono i limiti di utilizzo?

 

Riportiamo quanto previsto dal Codice della Strada e dal regolamento di applicazione dello stesso in merito alla circolazione di veicoli per bambini.

Articolo 46 - Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:  
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;   
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore

 

Articolo 196 - Regolamento di applicazione del codice della Strada - Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi (Art. 46 C.d.S.)
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.

 

I  veicoli a due ruote non rispondenti a tali caratteristiche sono da considerarsi,  in base alla cilindrata e alla velocità sviluppata, ciclomotori o motocicli  come si evince dall’art. 52 del CdS 


Articolo 52 Codice della Strada - Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
 a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico;
 b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km//h
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Tali veicoli per poter circolare su strada (cioè area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli  e  degli  animali)  nel rispetto delle norme del Codice della Strada necessitano di immatricolazione, targa, assicurazione, utilizzo del casco da parte del conducente, età minima prevista per il conducente (min 14 anni per ciclomotori, min 16 anni per motocicli) e titolo abilitativo per la guida del mezzo stesso (patente).

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