Separazione e divorzio

Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile
L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all’Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- residenza di almeno uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando:
i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, l'accordo potrà contenere pattuizioni aventi per oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Informazioni e contatti:
Comune di San Cesario sul Panaro – Ufficio Servizi Demografici
Piazza Roma, 2
E’ necessario prenotare un appuntamento:
- telefonicamente al numero 059/9367024
- inviando una e-mail a servizidemografici@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’ufficiale di stato civile e dovranno consegnare la ricevuta del pagamento del diritto fisso di euro 16,00 effettuato sul
Conto ordinario: IT37U0538766970000003089197 - BPER Banca Spa - Filiale di San Cesario s/Panaro.
Causale: diritto di stato civile ex art. 12 L. 162/2014.
Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di volontà, manifestata per iscritto e sottoscritta da tutti i comparenti e fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire una riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) i due coniugi o ex coniugi si presentano per confermare l’accordo. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.
Riferimenti normativi:
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03.12.1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261,del 10.11.2014 – Supp. Ordinario n. 84)