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Accesso Civico

 

Art. 5, D.Lgs. 33/2013

 

 

ACCESSO CIVICO

(artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 33/2013)

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

 

Consulta le richieste di accesso 

 

 

INFORMAZIONI

 

1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

 

1.1. Informazioni generali

 

L’accesso civico semplice è lo strumento mediante il quale chiunque può esercitare il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica (v. punto 1.5) ed è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

1.2. Approfondimenti

 

Artt. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013 

 

1.3. Ufficio competente al ricevimento delle istanze

 

Comune di San Cesario sul Panaro

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piazza Roma 2

41018 San Cesario sul Panaro (MO)

PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

e-mail: trasparenza@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

 

 

1.4. Modulistica

 

Modulo di istanza di accesso civico semplice 

 

1.5. Note per la presentazione dell’istanza

 

La presentazione diretta della domanda può avvenire presso l’ufficio comunale Segreteria Generale e Servizi Interni, Piazza Roma 2, 41018 San Cesario sul Panaro (MO), negli orari indicati a questa pagina .

 

In base all’art. 38, co. 3, d.lgs. n. 445/2000, quando le istanze non sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, debbono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

In base all’art. 65, c. 1, d.lgs. n. 82/2005, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni

per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa

apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:

a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;

b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;

c) se sono sottoscritte con firma digitale;

d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di

identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

 

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

 

2.1. Informazioni generali

 

L’accesso civico generalizzato è lo strumento mediante il quale chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalla legge.

 

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica (vedi punto 1.5) ed è presentata alternativamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio relazioni con il pubblico.

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

2.2. Approfondimenti

 

Artt. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013 

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017 

Determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1309 del 28/12/2016 

 

2.3. Ufficio competente al ricevimento delle richieste

 

Ufficio comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti (normalmente è l’ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta)

I relativi recapiti fisici e telematici sono disponibili nelle pagine del sito dedicate ai singoli uffici

PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it  

 

oppure

 

Comune di San Cesario sul Panaro

Ufficio Segreteria Generale e Servizi Interni

Piazza Roma 2

41018 San Cesario sul Panaro (MO

PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it   

e-mail: segreteria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it   

 

 

2.4. Modulistica

 

Modulo di istanza di accesso civico generalizzato 

 

2.5. Note per la presentazione dell’istanza

 

Vedi punto 1.5.

 

3. RIMEDI

 

3.1. Richiesta di riesame

 

3.1.1. Informazioni generali

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame.

 

3.1.2. Ufficio competente al ricevimento delle istanze di riesame

 

Comune di San Cesario sul Panaro

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piazza Roma 2, 41018 San Cesario sul Panaro (MO)

PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

e-mail: trasparenza@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

 

3.1.3. Modulistica

 

Modulo di richiesta di  riesame 

 

3.1.4. Note per la presentazione dell’istanza

 

Vedi punto 1.5.

 

3.2. Ricorso al difensore civico

 

In alternativa al riesame, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico.

 

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare ricorso a detto difensore civico.

 

3.3. Ricorso al TAR

 

È possibile impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

 

 

 

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