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Tutto quello che c'è da sapere sull'Ici e le novità 2009

L'imposta comunale sugli immobili è dovuta dai proprietari ovvero dai titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (d.lgs. 504/1992).

Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 giugno 2009 ed è pari al 50% dell’imposta dovuta.

La seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 16 dicembre 2009 sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per il corrente anno che, per il nostro comune, sono le stesse dell’anno 2008. A scelta del contribuente, l’intero importo (acconto + saldo) può essere versato in unica soluzione alla scadenza dell’acconto il 16 giugno 2009.

Dal 2008 è esclusa dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento comunale.

Esenzione: Per il comune di San Cesario sul Panaro l’esenzione riguarda i seguenti casi ad eccezione delle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (per le quali l’imposta è dovuta):
1. Abitazione principale cioè l’unità immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e nella quale i suoi familiari, dimorano abitualmente ed hanno residenza anagrafica;
2. Pertinenze dell’abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoie), asservite all’abitazione principale;
3. Abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
4. Abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
5. Abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale;
6. Abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;
7. Abitazione (e pertinenze) posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
8. Abitazione (e pertinenze) concessa dal possessore con contratto in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale.

Chi deve pagare: Nel 2009, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di San Cesario sul Panaro (che sono le stesse del 2007, confermate per il 2008 e 2009), in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli.

Rimborsi: Qualora sia stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge, il rimborso deve essere disposto d’ufficio dal comune, ma il contribuente può, comunque, presentare istanza di rimborso della somma versata con domanda in carta semplice all’Ufficio tributi del comune.

La dichiarazione di variazione ICI, da consegnare entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi del soggetto interessato, rimane obbligatoria per aree fabbricabili, fabbricati dichiarati con valori contabili, immobili che hanno cambiato caratteristiche catastali, richiesta agevolazione prima casa.

Ulteriori dichiarazioni riguardano gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il II grado e gli immobili locati ad affitti concordati oppure la cessazione di comodati o locazioni concordate. Tali dichiarazioni vanno presentate in carta semplice all’ufficio tributi avvalendosi dei modelli presenti sul sito entro i termini previsti per le dichiarazioni di variazione ICI di cui sopra.

Per informazioni e chiarimenti:
Marinella Piazzi- Ufficio Tributi: 059/936716

Data ultima modifica: 12/01/2010 - N° visioni: 1.740 - Stampa

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 9 Marzo 2010